mercoledì 23 marzo 2011

Oggetto: Relazione tecnico normativa relativa all’analisi del fenomeno noto come Waller Camp.


Allegato tecnico


Premessa
Lo StudioGeta, che da anni si occupa di problematiche legate all’ambiente ed in particolare allo studio della gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici, ha raccolto il disagio e le preoccupazioni per il futuro dei pescatori sportivi Italiani, ed ha concretizzato un nuovo progetto: un innovativo strumento tecnico e finanziario,“Getapesca”dedicato in modo diretto ed esclusivo alla risoluzione delle problematiche che investono il mondo della pesca sportiva in Italia. Attraverso la possibilità di collaborazione con importanti istituti scientifici ed un team work di professionisti qualificato, lo Studio Geta, ha messo a disposizione in via esclusiva e diretta le soluzioni alle problematiche del panorama della pesca sportiva, attraverso la creazione di un fondo che oltre a rendere i servizi, genera le risorse per progetti a tutela dell’ambiente e della comunità dei pescatori sportivi.
Getapesca si rivolge a tutti i portatori di interesse e a tutti i soggetti interessati a vario titolo al settore della pesca sportiva, i quali con il loro contributo, oltre a beneficiare dei servizi offerti in modo esclusivo, permettono di finanziare progetti per la valorizzazione della pesca sportiva, tutela delle acque e salvaguardia delle specie ittiche, a beneficio di tutta la comunità della pesca sportiva.

Per quanto sopra evidenziato, l'Associazione (OMISSIS)  ha incaricato il Getapesca di redarre il presente documento al fine di implementare la segnalazione sulla presenza di Waller Camp abusivi resa agli organi di vigilanza con un documento tecnico dedicato.
Pertanto, avendo avuto notizia, da parte dell'Associazione (OMISSIS)  di una possibile criticità legale avente fulcro nei siti rivieraschi del fiume Po, è stata premura dei relatori informare con il presente documento gli organi competenti al fine di permettere di esperire gli accertamenti di sorta: nel caso di specie, siamo certi di contribuire, con gli allegati tecnici che compongono il presente documento, a implementare il patrimonio normativo e tecnico procedurale utile ai fini delle attività di Polizia Sanitaria, Veterinaria, Tributaria dei controlli a tema e di vigilanza specifica.

Analisi generale della fenomenologia di reato riconducibile alle strutture di guida di pesca abusive note come Waller Camp.

Si è notato negli ultimi anni, il proliferare lungo l’asta fluviale del Po e dei suoi affluenti, di campi di pesca a pagamento che, dietro un compenso monetario, offrono vitto alloggio, imbarcazione, permessi di pesca, attrezzature e guida di pesca a chi vuole dedicarsi alla pesca al Siluro o alla Carpa.
Stante che la figura professionale della “guida di pesca d'acque interne” in Italia non esiste come figura commerciale riconosciuta, affinché tale promozione possa essere lecita l’attività commerciale più vicina a questo concetto sarebbe l’agriturismo che viene gestito da un titolare di licenza di tipo “A” (pesca professionale in acque interne), che fattura gli introiti dei singoli ospiti, da copertura assicurativa ed assolva i tributi.
Mentre in mare il pesca turismo è stato regolato da un decreto ministeriale (decreto ministeriale 13 aprile 1999, numero 293 - G.U. n. 197 del 23 agosto 1999) nell’ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca e di tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero che possono servire un pubblico che pratica il turismo sostenibile ad avvicinarsi alla pesca professionale, in acque interne non esiste nessuna regolamentazione specifica o dedicata.
I wallercamp e/o fishing camp e/o campi di pesca, gestiti per lo più da stranieri europei, non presentano esternamente nessuna di queste caratteristiche autorizzative e gestionali, nemmeno il suolo dove sono appoggiati, essendo la maggior parte ubicati su terreno demaniale o golenale in modo abusivo.
Di contro attraverso i siti internet dedicati alla promozione pubblicitaria di queste attività commerciali si evince la natura di vere e proprie strutture imprenditoriali.
Il contatto avviene in internet attraverso i numerosi siti tematici o con il passa parola, da contatto diretto, come riferito da associati del (OMISSIS)  , si è potuto evincere come c’è un accordo fatto per telefono o e-mail per prenotare, si versano i soldi alla “guida” tramite bonifico o posta, si attende conferma che i permessi di pesca siano “arrivati” e il cliente può beneficiare del servizio: tutto senza che esista la minima traccia di documentazione fiscale (ricevute, scontrini, fatture, etc).
Analogamente alla somministrazione del servizio, all'interno di queste strutture vengono vendute esche, attrezzature per la pesca e gadget tematici.
Da valutazione obbiettiva e a parere dei relatori ciò configura un’evasione totale.
Considerato che se si moltiplica per le centinaia di clienti annui che vengono scorti nella struttura dedicata il volume di affari appare sostanziale, continuo e non conforme alle prescrizioni del fisco.
Si tenga inoltre presente che attraverso la ricerca in rete appaiono decine di strutture simili, gestite nella medesima tipologia commerciale e da soggetti della stessa nazionalità (Germania ed Austria), elemento che non esclude una vera e propria filiera collegata di evasori totali dediti al pesca turismo abusivo nell’area del Po.
L'azione svolta, essendo di fatto incontrollata e sconosciuta agli organi di vigilanza preposti, rappresenta oltre a un evidente danno immediato per le strutture lecite di pesca turismo che incidono sull’area, un implementazione degli illeciti che ricadono su un area fluviale già gravemente colpita da eventi di danni ambientali.
Di fatto un Waller camp rappresenta quindi una struttura, un servizio e un attività svolta in modo abusivo e non conforme alle norme che regolano le comuni attività.
Evasione Fiscale.

Nel concetto di evasione fiscale rientrano tutti quei metodi illegali volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale.  La prima difficoltà tecnica quindi consiste nel valutare il volume di guadagno che queste strutture percepiscono e quanto di questo può essere assimilato ad un reddito imponibile. Nell'ordinamento tributario italiano non esiste una definizione giuridica generale di reddito: ciò rende non agevole una definizione generale di evasione. Se reddito è definibile pleonasticamente come ciò che la legge qualifica come reddito, ossia ciò che è sottoposto a tassazione diretta in forza di una norma positiva a tal fine prevista dal legislatore, l'evasione può essere definita come violazione di una norma positiva che individua o delimita o sottopone a condizione una fattispecie impositiva. Di fatto quindi queste strutture ricevono un compenso che scaturisce da un tariffario e quindi il flusso di denaro dal cliente al fornitore di servizio è reale. L'evasione fiscale, pertanto, si configura sempre come un comportamento commissivo od omissivo che viola una specifica norma tributaria: di conseguenza è palese che a fronte dell'invisibilità diretta dei compensi percepiti dai gestori di tali strutture, questi non sono assoggettati a nessuna imposta per manifesto dolo. È la situazione che si verifica quando il contribuente, colpito da imposta, affronta il rischio derivante dal non pagarla, oppure di pagarla soltanto in parte, con la conseguenza che può aversi un'evasione totale o parziale. Il riferimento alla LEGGE IVA - DPR 633/1972 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 di cui al Supplemento Ordinario Numero 1 a Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 292 del 11 novembre 1972, a stretta norma di legge, quindi identifica queste aziende come  evasori totali.

I Waller Camp come esercizi di somministrazione di cibi e bevande, noleggio imbarcazioni e campeggio fluviale. Rapporti tra la disciplina statale di recepimento della "Direttiva BOLKENSTEIN" e l'esercizio.

I Waller Camp offrono servizi ulteriori e complementari al mero servizio di Guida: organizzati in campeggi fluviali dotati di servizi, noleggio imbarcazioni fino alla ristorazione per i clienti, sono totalmente estranei a qualsiasi dichiarazione di inizio attività (d.i.a. o scia) come previsto dalla norma. La norma in questione deve essere letta in relazione alle modifiche apportate all’art 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 sulla dichiarazione di inizio attività, prima dall’art. 85, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 59/2010 e, di recente, dall’art. 49, comma 4 bis del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010, entrato in vigore il 15 agosto 2010: pertanto la dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) è ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (scia).
Art. 19 L. N. 241/1990 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5.                Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6.                Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».”

Appare quindi evidente che un campeggio e relativo imbarcadero posto nelle aree golenali del fiume Po, in area soggetta al vincolo idrogeologico (area alluvionale), al vincolo paesaggistico (sovrindentenza ai beni paesistici) e in assenza del superamento dei vincoli urbanistici (PRG destinazione d'uso) non può superare o raggiungere i requisiti di dichiarazione minimi per l'ottenimento o la redazione di una scia. La struttura stessa, in relazione al servizio fornito, contrasta con i vincoli delle aree golenali, elemento che (impedendo una dichiarazione di inizio attività) non potrebbe ottenere i requisiti sia per il campeggio sia per tutte le caratteristiche accessorie, quali il noleggio di barche e la somministrazione di cibi e bevande, e ciò indipendentemente dalla ragione sociale (circolo o attività) che la stessa paventi.
E questo, fatto salvo che la struttura stessa presenti già le caratteristiche per il superamento delle norme sanitarie (scarichi, dispense, etc).
Questo perchè, ampliando il servizio di ristorazione reso al cliente con "l'ittiturismo", consistente nel cucinare il pesce prelevato durante l'azione di pesca sportiva, essendo l'intera area del Fiume Po a potenziale rischio sanitario sull'edibilità del pesce, ed essendo la struttura commerciale (quindi diversa dall'autoconsumo) gli stessi alimenti sarebbero assoggettabili ai requisiti sanitari previsti. Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande è garantito e dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione e, nel caso si tratti di alimenti di origine animale (latte, uova, carne, pesce) dal servizio veterinario dell’ASL: entrambi i Servizi operano nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione.
(OMISSIS)
Reati di tipo ambientale

La circolare di polizia ambientale (la nr. 01/2007) emessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1^ Divisione del Servizio I dell’ Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, ripropone un’intensificazione sulle attività di polizia ambientale sugli ambienti lacustri e sui corsi d'acqua italiani.
Il senso di questa nota è quello di intensificare le azioni di contrasto a quelle che vengono definite “azioni illegali di aggressione ambientale di vario tipo” lungo i nostri principali fiumi, e in particolare Arno, Magra, Ofanto, Po, Sarno e Tevere; tra i vari punti salienti della tipologia di reati, si evidenzia il fenomeno dell’ abusivismo edilizio in prossimità dei bacini e dei corsi d'acqua.
Questa annotazione del Capo del Corpo Forestale diventa parte integrante di “Fiumi informa”, campagna nazionale di monitoraggio e informazione per la salvaguardia e la legalità sui fiumi italiani, da cui si sarebbe realizzato un dossier contenente, tra l’altro, dati relativi all’abusivismo e uso improprio delle aree golenali, la pesca di frodo e la qualità delle acque.
Tutti reati riconducibili alle attività commerciali operate dai gestori dei Waller Camp: ciononostante il numero di tali strutture appare in aumento e non in diminuzione.
Impatto e ripercussioni sociali del fenomeno.

Le relazioni tra le popolazioni naturali di pescatori e l’economia ittica generata dai bacini delle acque interne, si fondano essenzialmente sull'attività della pesca amatoriale e professionale. La pesca professionale attualmente è anacronistica e , in quanto la stessa è subordinata alla qualità delle acque che ospitano gli esemplari, spesso non compatibile con gli standard previsti per l’alimentazione umana, potenzialmente invasiva ed impattante per l’ambiente ed il futuro ecosostenibile, di contro, osservando consolidati modelli di utilizzazione europea e mondiale, la pesca sportiva per il suo basso impatto sull’ambiente, il vastissimo bacino di utenti, la destagionalizzazione del potenziale turismo e soprattutto per la valorizzazione e l’implementazione dei territori ove praticarla, si presenta come la soluzione più naturale verso quale far convogliare progetti di rivalutazione degli ecosistemi acquatici passati agli enti locali per effetto del federalismo demaniale nel luglio del 2010 (Legge n. 42 del 2009). Ne deriva quindi che l'occupazione abusiva di chilometri di percorso fluviale asserviti ai Waller Camp impedisce ai naturali e leciti fruitori un utilizzo sportivo o ricreativo, fino a sfociare spesso in minacce da parte dei gestori che vogliono allontanare gli astanti a vantaggio dei clienti. Un pescatore che regolarmente ha una licenza governativa di tipo B (esercizio della pesca sportiva) si trova quindi impossibilitato a fruire della risorsa (di cui è leggittimo fruitore) in forza di una presenza invasiva e legalmente ingiustificata. Non sono noti ai relatori usi esclusivi o diritti esclusivi di pesca rilasciati ai Waller Camp, e ciò si evince dal fatto che l'intera area fluviale del Po, intesa come esercizio della pesca, non è assoggettata a nessun diritto esclusivo di pesca (Fonte Magistrato del Po). Viene riferito sia dall'associazione (OMISSIS) che da diversi documenti mediatici (quotidiani, televisione, riviste di settore e internet) come la presenza di queste strutture organizzate invade in modo critico l'area di competenza e, esaurita la risorsa ittica, si trasferisce in altro loco.

(OMISSIS)

lunedì 14 marzo 2011

BIG FISH: la prima azienda che sostiene il progetto Getapesca.


La soddisfazione maggiore che ci ha piacevolmente sorpresi nel marzo 2011, è stata l’adesione di aziende del settore che hanno deciso di sostenere il progetto nell’ottica obiettiva in cui “senza pesci non c’è pesca”. Parte del mondo commerciale, nelle sue componenti più lungimiranti hanno voluto sostenere il progetto attraverso l’adozione di programmi di salvaguardia ambientale e di tutela del pescatore sportivo, sintomo dell’evidenza che il futuro del settore è strettamente legato a quanto di sano, fruibile e sostenibile potremo avere nelle nostre acque. Dare il Codice Getapesca ID AS001 (Associazione) e AZ001 (Azienda) è senza dubbio una conquista che caratterizza in positivo un futuro che non appare più tanto nero e tanto lontano, non ora che la sensibilizzazione e l’informazione hanno raggiunto il consenso responsabile dell’intero panorama della pesca sportiva. Un ringraziamento speciale e un plauso di sensibilità ambientale e lungimiranza va alla Big Fish, azienda trevigiana leader nel mondo del Carpfishing, che si è appunto pregiata di essere la prima azienda in Italia ad aver sostenuto il progetto Getapesca. Il 2011 vedrà, sulla base delle richieste e delle progettualità già in corso, affrontare temi di grande attualità e di criticità intensa. Dalla lotta all’abusivismo fluviale, in cui intere aree vengono arbitrariamente occupate e sottratte alle attività lecite, all’intervento sui mercati ittici e la filiera di pesca professionale clandestina dove, per rispondere alla sempre maggiore richiesta di Carpe, Aspi, Breme, Amur e Barbi per uso alimentare,  si sta fomentando e amplificando il bracconaggio e gli illeciti in materia ambientale e sanitaria, fino alla nascita di nuove realtà private di pesca gestite in cui, analogamente a quanto già accade per le “Carpe Volanti”, vengono tranfaunati Bass, Lucci con metodologie invasive e impoverendo gli ecosistemi.
Il 2010 ci ha proiettati nel futuro, il 2011 ci vede evolvere: c’è bisogno del supporto di tutti, perché tutti possono contribuire in modo diretto alla tutela dei nostri patrimoni. La strada è oramai aperta, percorriamola insieme…

venerdì 11 marzo 2011

Relazione tecnica sul rapporto tra pesca professionale e pesca sportiva nel lago di BOLSENA interazioni impatti e opportunità future



 1. Premessa

Lo StudioGeta, che da anni si occupa di problematiche legate all’ambiente ed in particolare allo studio sulla gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici, ha raccolto il disagio e le preoccupazioni per il futuro dei pescatori sportivi Italiani, ed ha concretizzato un nuovo progetto: è nato così il “Getapesca”, dedicato in modo diretto ed esclusivo alla risoluzione delle problematiche che investono il mondo della pesca sportiva in Italia. Attraverso la possibilità di collaborazione con importanti istituti scientifici ed un team work di professionisti qualificato, lo StudioGeta, ha messo a disposizione in via esclusiva e diretta le soluzioni alle problematiche del panorama della pesca sportiva.
Tutti gli adesori al Getapesca, possono avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche dello Studiogeta per indicare ed individuare problematiche riguardanti l’ambiente e le specie ittiche e di riflesso la pesca sportiva.
Il Getapesca per conto loro, oltre a collaborare e aprire tavoli di discussione con le amministrazioni interessate, si fa promotore di segnalazioni utili alla risoluzione delle problematiche, alla stesura di relazioni tecniche e scientifiche che possano aumentare il livello di conoscenza attuale, oltre a realizzare progetti dedicati alla salvaguardia delle acque e specie ittiche, al fine di dare il giusto valore alla pesca sportiva e innescare quel cambiamento culturale per una pesca ecosostenibile.



                      Fig.1, Fig.2  Lago di bolsena (localizzazione e vista aerea)



Il lago di Bolsena è un lago dell'Italia centrale formatosi oltre 300.000 anni fa in seguito al collasso calderico di alcuni vulcani appartenenti alla catena dei monti Volsini. È il lago di origine vulcanica più grande d'Europa. Ha una forma ovale, tipica per la sua origine, due isole e un fiume emissario. Ha un'area totale di 113,5 km² (quinto in Italia), si trova a 305 m s.l.m., ha una profondità massima di 151 m e una profondità media di 81 m. Si trova interamente nel territorio della provincia di Viterbo e precisamente nella parte a Nord, detta Alta Tuscia.



 


Le relazioni tra le popolazioni naturali di pescatori e l’economia ittica generata dai bacini delle acque interne, si fondano essenzialmente sull'attività della pesca amatoriale e professionale. La pesca professionale attualmente è in forte contrazione sul panorama nazionale, in quanto la stessa è subordinata alla qualità delle acque che ospitano gli esemplari e spesso in molte aree del territorio nazionale, risulta generare prodotti non compatibili con gli standard previsti per l’alimentazione umana, sta diventando inoltre potenzialmente invasiva ed impattante per l’ambiente ed il futuro ecosostenibile delle acque, di contro, osservando consolidati modelli di utilizzazione europea e mondiale,la pesca sportiva per il suo basso impatto sull’ambiente, il vastissimo bacino di utenti, la destagionalizzazione del turismo e soprattutto per la valorizzazione e l’implementazione dei territori ove praticarla, si presenta come la soluzione più naturale verso quale far convogliare progetti di rivalutazione degli ecosistemi acquatici passati agli enti locali, anche in prospettiva del federalismo demaniale.
L’analisi del presente documento è mirato a trovare le soluzioni di equilibrio e di sostenibilità ad entrambe le realtà di pesca nel lago di Bolsena, partendo dall’analisi delle due discipline e cercando le soluzioni di coesistenza tra le stesse oltre a cercare la chiave ecosostenibile affinché la risorsa ittica e di conseguenza il biotipo lacustre possa garantire la risorsa anche nel futuro.
Entrambi le tipologie di pesca sia professionale sia sportiva, si rivolgono alla medesima risorsa, ma è lo scopo che porta a differenziare le due attività,  ed entrare in competizione. Il sempre più scarso interesse commerciale registrato per le specie d’acqua dolce, ha comportano inevitabilmente un abbassamento dei prezzi di vendita, il che vuol dire maggiore sforzo di pesca e maggiori catture per garantire lo stesso reddito.
L’evoluzione della gestione della risorsa ittica, valutando esempi europei ben riusciti, ci porta a considerare la possibilità di diversificazione e conversione di almeno una parte dei pescatori professionisti, in modo da poter garantire sempre lo stesso reddito, senza però dover catturare e vendere necessariamente il pesce, mediante attività di pescaturismo: considerando la risorsa in maniera rinnovabile, così come già fa la pesca sportiva, garantendo gli stock ittici anche alle generazioni future. Questa sarebbe la strada migliore da percorrere per il futuro anche se ciò prevede un cambiamento culturale che potrebbe richiedere molti anni.


2. Pesca professionale nel lago di Bolsena
La pesca è una delle attività più antiche messe in atto dall’uomo per poter soddisfare i propri bisogni primari. Sin dai tempi più remoti il lago è stato una fonte naturale da cui attingere per procacciare cibo; prima con l’ausilio di rudimentali attrezzi di cattura, poi con attrezzi statici ed, infine, con quelli dinamici.
L’attività di pesca sul lago di Bolsena ha avuto una sua evoluzione nel tempo, in quanto si è assistito al mutamento di questa da attività di mera cattura a quella di impresa produttiva, con le conseguenti ripercussioni di impatto biologico-ambientale.
Pur avendo sorretto un economia locale di ristorazione e vendita di prodotti della pesca, la domanda che bisogna porsi, è se l’attualizzazione dell’analisi di incidenza di tale pratica sia ancora sostenibile in modo da garantirne la sopravvivenza, sia della risorsa che conseguentemente della pesca professionale stessa.
Una tale trasformazione ha richiesto la regolamentazione della pesca e della modalità di esercirla, nel rispetto della sicurezza della navigazione e della vita umana correlata nonché dell’ambiente.
La pesca, infatti, è una attività produttiva caratterizzata da alcune singolarità non identificabili in altri ambiti del sistema economico e da questo ne deriva la sua particolare collocazione in un settore del più ampio comparto della navigazione, disciplinato da una molteplicità di leggi di carattere sanitario, fiscale, commerciale ed amministrativo.
Da essa derivano i «prodotti alimentari», la cui commercializzazione è parte specifica della politica comune della pesca ed interessa l’organizzazione comune dei mercati per la quale è fondamentale consentire l’applicazione uniforme della sua gestione.
Inoltre, per quanto attiene il sistema del lago di Bolsena, il prelievo dei prodotti della pesca da parte dell’uomo è, in termini ecologici, una attività di “predazione”, messa in atto in un ambiente naturale le cui risorse biologiche non sono inesauribili; ciò comporta la necessità di assicurare una “produzione sostenibile”, finalizzata, in solido, al mantenimento nel tempo degli stock ittici ed alla creazione di un benessere sociale ed economico dei pescatori e delle imprese di pesca.
Infine, ma non per questo di minore importanza, l’attività non può venire svolta in autonomia e ciò implica il rispetto delle norme e delle disposizioni legislative sulla sicurezza della navigazione, dell’ambiente e della tutela del consumatore; inoltre, il fatto che l’attività venga svolta mediante natanti e attrezzi specifici, che è una delle criticità ambientali da vigilare, comporta anche il rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle acque e della fauna protetta.
La prima valutazione necessaria è quella di comprendere il numero di operatori del settore che risultano obiettivamente numerosi con un numero elevato di licenze rilasciate per la pesca professionale.
I professionisti che incidono sul lago di Bolsena svolgono quindi un’attività finalizzata alla raccolta primaria e, pertanto in relazione all’alto numero di autorizzazioni, è difficile parlare di cicli di lavorazioni come avviene nell’ambito delle piccole e medie imprese o nell’artigianato. Ha, invece, più senso parlare di ciclo produttivo costituito da bordate di pesca che si differenziano, ai fini operativi e gestionali, sia per tipologia di «mestiere» impiegato che per ambito temporale di esercizio.



fig.1 - Flow chart del ciclo produttivo settore pesca acque interne



Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 recante come titolo "attuazione  della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce le norme sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei prodotti  della  pesca,  tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva  92/48/CEE  che  stabilisce  le  norme   igieniche  minime applicabili  ai  prodotti  della  pesca  ottenuti  a  bordo di talune navi." (g.u. 11 gennaio 1993, n. 7) offre di fatto spunto per la valutazione di come la filiera professionale sul lago di Bolsena proponga i suoi prodotti in termini di controllo sanitario ai destinatari (ristorazione e mercati) essendo di fatto anche loro assimilabili al dettato normativo, aumentando quindi “a tutela del consumatore finale e del mercato” ulteriori livelli di vigilanza giornaliera aggiuntivi a quelli inerenti i controlli direttamente dedicati alla pesca.
Questo inevitabile ed obbligatorio surplus di controlli da parte dell’ente territorialmente competente va di fatto ad aumentare i costi della gestione di vigilanza senza creare un gettito parallelo direttamente utilizzabile dall’ente.

Di contro, un abbassamento dell’impianto di vigilanza dovuto alla mancanza organica o di fondi, porterebbe immediatamente sia alla proliferazione di attività di bracconaggio e mala azione dei professionisti, sia a ripercussioni sul consumatore nelle fasi di distribuzione del prodotto.
Questo motivo è di fatto uno degli elementi più sfavorevoli dell’ospitare la pesca professionale in acque interne da parte dell’ente gestore in quanto per generare un servizio di vigilanza esaustivo e coerente è costretto all’utilizzo di ingenti fondi, di contro un servizio di vigilanza di mantenimento saltuario apre le attività a rischi ambientali e igienico sanitari di proporzioni notevoli che inevitabilmente si ripercuotono in modo verticale proprio sull’amministrazione.

14. Swot Analysis sulla pesca nel lago di Bolsena

Per redigere una strategia di sviluppo che definisca azioni-obiettivo, può essere utile  la Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats Analysis (S.W.O.T. Analysis), cioè l'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce che permettono di approfondire la conoscenza del settore e di costruire un progetto consono alle finalità previste.  Questa analisi prevede una valutazione ex ante degli elementi di forza e di debolezza della problematica in questione. Ciò consente di prendere in esame le


caratteristiche del territorio sotto indagine per l’elaborazione delle strategie di intervento, secondo la teoria del “bottom up” (partire dal basso, dai particolari  al generale). Questa teoria può essere  di supporto alle decisioni per l’attuazione della corretta Politica di gestione del lago di Bolsena, per la sostenibilità del settore ittico che ha come obiettivo:
- l’incremento delle azioni volte alla tutela degli stock ittici;
- la salvaguardia dell'ambiente lacustre;
- la garanzia di un reddito adeguato agli operatori della pesca; .
Analizziamo mediante la Swot Analysis distintamente, tra la valorizzazione della pesca professionale e la valorizzazione della pesca sportiva, quale risulterebbe più vantaggiosa per l’intera comunità.

Da una sintetica analisi SWOT, che andrebbe ulteriormente approfondita, per la gestione della risorsa ittica nel lago di Bolsena, rispetto alla valorizzazione della pesca sportiva, si delinea il quadro seguente:





L’analisi rivela numerosi spunti che potrebbero anche essere di interesse per
la programmazione economica  territoriale a livello comunale, provinciale o regionale, utilizzando le risorse finanziarie disponibili per riqualificare il  territorio e
per migliorare l’immagine e l’accoglienza dei turisti, oltre a creare
una destagionalizzazione del turismo e la valorizzazione di aree interne, attraverso
la valorizzazione della pesca sportiva, il tutto nel rispetto della
salvaguardia ambientale. La realizzazione del progetto non può che avere un risvolto positivo rispondendo ad esigenze economiche, turistiche, ambientali, sociali e culturali.
Da una sintetica analisi SWOT, che andrebbe ulteriormente approfondita, per la gestione della risorsa ittica nel lago di Bolsena, rispetto ad una incentivazione della pesca professionale, si delinea il quadro seguente:

La stessa analisi effettuata per valutare gli effetti di una incentivazione della pesca professionale nel medio e lungo periodo, porta livelli maggiori di punti debolezza e minacce, rispetto ai punti forza e opportunità, motivo per il quale riteniamo non opportuno una incentivazione in tale senso.
L’attività di pesca professionale per essere sostenibile, dovrà essere mantenuta a livelli tali da non impattare notevolmente sulla risorsa rispettando i cicli riproduttivi, di contro sarà da valorizzare lo svolgimento dell’attività di pesca sportiva, in un naturale processo evolutivo che vede la pesca professionale nelle acque dolci in decremento e che porterà probabilmente l’attività professionale a scomparire, a causa dei bassi redditi generati e soprattutto per mancanza di ricambio generazionale, la pesca sportiva invece continuerà ad espandersi e sarà destinata a durare, ambienti permettendo, per lungo tempo, grazie ai numerosi giovani che sempre in misura maggiore si avvicinano a questa disciplina.

Conclusioni
La pesca professionale così come svolta attualmente e gli attrezzi utilizzati, spinti verso l’ottimizzazione delle catture non è sostenibile, il pesce costituisce una risorsa finita e non rinnovabile, perchè i normali cicli biologici non riescono a tenere il passo con la pesca professionale.
Di contro la pesca sportiva attuale sembra avere un atteggiamento maggiormente responsabile nell’ottica dello sviluppo sostenibile, infatti utilizza la risorsa in maniera rinnovabile e non intacca minimamente la biomassa, in quanto basata sul catch and release (cattura e rilascia).
L’attività della pesca professionale sembra rilegata ad una popolazione anziana, ed il settore è quasi privo di un ricambio generazionale, questo fà presupporre una naturale riduzione di tale pratica per il futuro.
Di contro la pesca sportiva conta numerosi giovani che si avvicinano a tale disciplina, dove la cattura riveste un ruolo marginale, disposti a spendere e quindi creare un indotto economico nell’area, in cambio di qualche ora di relax sul lago.
 

mercoledì 2 marzo 2011

63 nuovi posti di lavoro

Il presente progetto propone una gestione sostenibile e responsabile della risorsa ambientale nel territorio dell’Abruzzo.



notiamo che non esiste sviluppo sostenibile se non c’è integrazione ed equilibrio fra le tre dimensioni, sociale, economica ed ambientale.
La dimensione sociale vede lo sviluppo della società come una via di partecipazione per tutti.
La dimensione economica mira ad una giusta distribuzione globale del benessere, proteggendo da uno sfruttamento sconsiderato le risorse naturali ed umane.
La dimensione ambientale ha l’obiettivo di mantenere la natura e l’ambiente per le generazioni future.
La cultura è la base che integra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
Dal grafico si nota che non è possibile aumentare contemporaneamente le 3 dimensioni, è indispensabile fare delle scelte.
Lo sviluppo sostenibile quindi è uno sviluppo partecipato.
è un processo continuo che deve coniugare, interconnettere le tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo per garantire la così detta regola dell’equilibrio delle tre E: ecologia, equità, economia.
Mettere in pratica i principi dello sviluppo sostenibile significa riuscire a indirizzare le proprie decisioni verso un equilibrio che riesca a conciliare la protezione dell’ambiente, l’equità sociale e il benessere economico.
Lo sviluppo sostenibile viene anche rappresentato con il modello dei 3 cerchi concentrici

In questa rappresentazione si nota come l’ economia si trova all’interno di una società, ma entrambe sono inserite nell’ ambiente.
Bisogna iniziare sui banchi di scuola a sensibilizzare, educare, promuovere un cambiamento generazionale verso uno sviluppo sostenibile più consapevole.
Come si può intuire dal modello circolare rappresentato, per conseguire lo sviluppo sostenibile bisogna da subito nelle scuole incominciare ad agire attraverso l’educazione ambientale perchè l’obiettivo primario sarà quello di conservare la natura e l’ambiente per le generazioni future.
Tuttavia anche se la matrice ecologica è quella prevalente, lo sviluppo sostenibile non può ridursi alla sola salvaguardia dell’ambiente ma deve interessare tutte le discipline perchè è un approccio trasversale globale.


 
PROTOCOLLO D’INTESA
Per l’attività di pesca sportiva e di riqualificazione ambientale per la provincia di Pescara
(L. 241/90 art. 15-12)





 
-          ….OMISSIS…..

Il Presente protocollo viene redatto ad integrazione del precedente protocollo, siglato in data 13 novembre 2008, come integrazione e valorizzazione sinergica del territorio parallelamente all’attività di equiturismo e palestra per l’endurance.

premesso che:

ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA, con sede nazionale in Via della Colonna Antonina 41 – 00186 ROMA è:

-Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI.
-Ente con Finalità Morali e Assistenziali con Decreto del Ministero degli Interni N.57/B.22684.12000° (132 ).
-Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
-Ente iscritto al “Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni”
-Associato all’ISCA ( International Sport and Culture Association ).
- Ente riconosciuto di Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge 8 luglio 1986 n.349.
.
Con una consistenza su tutto il territorio nazionale di oltre 5.500 società affiliate con 600.000 tesserati, e di avere al suo interno il settore PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE.

Breve presentazione dell’ASI (Alleanza Sportiva Italiana).
Alleanza Sportiva Italiana è stato fondato nell'aprile del 1994 per iniziativa di un gruppo di dirigenti sportivi del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Nel luglio del 1994 è giunto il primo importante riconoscimento: quello di Ente di Promozione Sportiva da parte del CONI. Da quell'anno, l'ASI ha percorso molta strada. Dopo un primo periodo di generale diffusione sul territorio, con la costituzione di Comitati Regionali e Comitati Provinciali in tutte le regioni e provincie italiane, sono stati formati anche settori tecnici nelle principali discipline sportive.
Nel 2004 è giunto anche il riconoscimento del Ministero dell'Ambiente come associazione di Protezione Ambientale.
Nel 2010 nasce “ASI Pesca”, Riconosciuta dal CONI e dal Ministero dell’Ambiente quale ente di tutela ambientale, l’ASI nel suo nuovo nato settore Pesca rappresenta la tanto invocata risposta alle perplessità e problematiche riguardanti la gestione della pesca sportiva italiana. Particolare importanza riveste il supporto fornito dall'Ente nel rapporto con gli Enti Locali, sia per la richiesta di contributi che per il reperimento di impianti sportivi. Ma è nel campo della Promozione Sociale e in quello della Formazione Professionale che l'ASI sta allargando la propria sfera di attività. Progetti in tale ambito sono stati avviati in collaborazione con diverse Regioni e con i Ministeri interessati.

Solo nella provincia di Pescara Alleanza Sportiva Italiana conta 3300 tesserati su circa 150 sedi.


1.        le parti come sopra rappresentate intendono promuovere le attività di pesca sportiva come elemento di utilizzo ecosostenibile degli ecosistemi acquatici e la vigilanza ambientale;

2.        di creare sia nuovi posti di lavoro e sia di utilizzare in modo responsabile, come risorsa stabile, l’indotto generato dall’utilizzo delle risorse del territorio.

3.        il rilancio turistico legato all’utilizzazione per fini di pesca sportiva di aree del territorio depresse o come amplificazione delle realtà già poste in essere.

4.        effettuare promozione culturale finalizzata ad una fruizione delle bellezze naturali, artistiche, culinarie e folkloristiche del territorio, con un approccio singolare ed affascinante, totalmente rispettoso dell’ambiente, permettendo la pesca sportiva un interazione diretta tra l’utente e la risorsa ambientale;

5.        le strutture Associative del settore Pesca Sportiva in Alleanza Sportiva Italiana presenti sul territorio regionale dispongono delle risorse tecniche nonché dell’esperienza  gestionale sostanziale e sono, quindi, in grado di svolgere al meglio tale attività turistica, promozionale e sportiva;

6.        l’Abruzzo, ed in particolare i territori interessati dal presente protocollo, hanno una evidente vocazione turistica e sportiva che merita di essere valorizzata, anche per le ricadute di ordine economico che ne possono derivare in vista di una sempre maggiore caratterizzazione come Regione Verde d’Europa;

7.        è necessario promuove le attività sopra descritte, anche attraverso il recupero di bacini per uso irriguo, da dotare di opportuna segnaletica e di adeguate strutture di supporto;

8.        che il territorio di seguito descritto si presta a cogliere gli obiettivi indicati, ed è particolarmente adatto alla realizzazione per le attività di pesca sportiva e di turismo piscatorio;

9.        il settore turistico alberghiero nei paesi in cui questa realtà è consolidata, ha avuto un grande impulso dalla nascita di numerosi campi di pesca, che affittano attrezzature e materiale e mettono a disposizione guide esperte;

10.    Che l’evoluzione culturale della pesca sportiva, sulla base di consolidati modelli europei, genera un’innegabile attrazione turistico-sportiva, in cui l’effetto economico non è più solamente basato sulla produzione di nutrimento, ma ugualmente sul ruolo importante che possono giocare gli ambienti acquatici a livello turistico ed economico: ciò genererebbe l’attivarsi di tutta una serie di strutture ricettive per il “pesca sportivo” che, solo in Europa, conta 60 milioni di appassionati, in Italia 4 milioni e in Abruzzo oltre 100 mila.

11.    la valle del F. Nora e le valli dei F. Saline, Fino e Tavo, per le proprie peculiarità ambientali e orografiche per le infrastrutture esistenti (agriturismi, ristoranti, B&B, alberghi, ostello, campeggi e maneggi), e per l’elevato numero di bacini per uso irriguo popolati da colonie ittiche stabili, si prestano alla realizzazione di circuiti e aree di gestione per il turismo della pesca sportiva;


le parti a recepimento delle suddette premesse, convengono quanto segue:

·         Le Associazioni affiliate all’ASI Settore Pesca Sportiva si impegnano :
-      a individuare, per la realizzazione del progetto, i siti più idonei presenti sul territorio interessato ed evidenziarli ai singoli enti territorialmente competenti per pianificare sistemi di gestione e fruizione responsabili ed ecocompatibili;
-      a gestire, nei limiti di legge e autorizzati, lo sviluppo turistico, ambientale, culturale ed operativo dei siti da avviare alla riqualificazione data dalla pesca sportiva;
-      di contribuire alla vigilanza ambientale utilizzando la presenza dei sportivi come presidi di segnalazione;
-      di istituire e assicurare un servizio di “Guide di Pesca” all’interno dei singoli progetti con la finalità di promozione e valorizzazione del territorio a supporto del turista.
-      Di dedicarsi alle discipline inerenti la pesca sportiva di ciprinidi, esocidi e percidiformi nelle acque di categoria B e nei bacini che già naturalmente li ospitano.

-          ….OMISSIS…..

·         La Provincia di Pescara ad assumere il ruolo di coordinamento delle attività mediante l’Unità Operativa Pianificazione Ambientale; a svolgere l’attività di vigilanza mediante l’unità a cavallo della polizia Provinciale; coordinare e autorizzare i piani di convenzione e/o concessione sulle acque di sua competenza; a svolgere attività di promozione turistica mediante il Servizio Turismo (campagne di comunicazione, creazione di un sito WEB dedicato, partecipazione a fiere e manifestazioni, predisposizione di opuscoli informativi).

·         La Riserva Regionale del Lago di Penne si impegna:
-      a mettere a disposizione i locali del centro visita della riserva per la realizzazione del punto informativo per la pesca sportiva e supportare i piani di valorizzazione turistica ambientale dedicata;
-      ad agevolare le eventuali procedure amministrative a tema per la pianificazione delle attività nelle aree di sua competenza;


·      Il P.N. del G. Sasso M.ti della Laga si impegna:
-        a rendere la struttura quale punto di riferimento per la pesca sportiva in collaborazione con la Riserva Naturale del Lago Di Penne;
-        a mettere a disposizione i locali del centro visita di Farindola per la realizzazione del punto informativo per la pesca sportiva e supportare i piani di valorizzazione turistica ambientale dedicata;
-        ad agevolare le eventuali procedure amministrative a tema per la pianificazione delle attività nelle aree di sua competenza


·           I comuni interessati si impegnano:
    1. ad agevolare le procedure amministrative per le eventuali autorizzazioni relative alla realizzazione di piccole strutture ricettive amovibili identificate come “punto a disposizione dei pescatori”, dell’accesso ai siti e della cartellonistica;
    2. a individuare sul proprio territorio, nei siti d’incidenza, dei punti sosta temporanea per le vetture;
    3. a mettere a disposizione i mezzi meccanici e l’operatore addetto per l’eventuale ripristino della sentieristica. I comuni che non hanno tali attrezzature provvederanno a stipulare appositi accordi con le altre amministrazioni;
    4. a finanziare la promozione turistica con un quota di 2.000,00 € ciascuno.